La Ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha presentato nel corso di una conferenza stampa all’auditorium del Ministero della Salute il decreto legge in materia di prevenzione vaccinale per i minori da zero a 16 anni. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio scorso, il decreto è stato firmato oggi dal Presidente della Repubblica. Le disposizioni in esso contenute saranno immediatamente vigenti dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Hanno partecipato alla conferenza, a fianco della Ministra: Ranieri Guerra, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’ISS, Roberta Siliquini, Presidente del Consiglio superiore di sanità, Mario Melazzini, direttore generale dell’AIFA.

“Obiettivo del decreto – ha ricordato la Ministra – raggiungere il livello di immunizzazione raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, pari al 95% della popolazione, in modo da mettere in sicurezza il Paese”. Preoccupano, infatti, i dati sulle coperture vaccinali in calo, soprattutto per polio e morbillo, sia nei bambini fino a 24 mesi di età, ma soprattutto a 18 anni, quando il livello delle coperture vaccinali scende costantemente sotto il 70%, come sottolineato da Ranieri Guerra.

Tra le principali novità:

  • le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella
  • le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni)
  • la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie.

Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017.
Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

  • i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000
  • i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007
  • i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
  • i nati dal 2017, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste dal Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:

  • i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia
  • i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti

Per l’anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto.

  • Entro il 10 settembre 2017, per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.
  • Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione

Sono previste campagne informative sui contenuti del decreto, iniziative di formazione al personale docente e di educazione degli alunni e degli studenti coinvolgendo anche le associazioni dei genitori.

Per approfondire:
Decreto-legge 07 giugno 2017, n 73 – PDF
Decreto-legge Prevenzione Vaccinale – PDF

Fonte: Ministero della Salute

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